Il panorama della sicurezza sul lavoro in Italia sta vivendo una fase di trasformazione senza precedenti che ridefinisce i confini del rischio aziendale. Tra il 2025 e il 2026, il ruolo del preposto è passato definitivamente da una figura di vigilanza puramente operativa e di supporto a un vero e proprio perno della responsabilità penale aziendale.

Oggi, non si tratta più soltanto di controllare in modo saltuario che i lavoratori indossino correttamente l’elmetto o le scarpe antinfortunistiche; il preposto è chiamato a esercitare una funzione di garanzia attiva, consapevole e, soprattutto, rigorosamente documentata. In questo nuovo scenario, le aziende devono fare i conti con un quadro normativo e giurisprudenziale che non ammette più zone d’ombra, scuse o interpretazioni di comodo, specialmente per quanto riguarda l’obbligatorietà e la perentorietà del nuovo aggiornamento preposti biennale.

In questo approfondimento tecnico analizzeremo gli aspetti che definiscono oggi la figura del preposto, integrando le ultime sentenze della Cassazione con le scadenze cruciali introdotte dal nuovo Accordo Stato-Regioni.

La responsabilità penale del preposto nelle sentenze 2025-2026

Le recenti sentenze della Cassazione hanno chiarito senza dubbi il ruolo del preposto. Oggi è responsabile penalmente e civilmente non solo per azioni errate, ma anche per omessa vigilanza, cioè per non aver prevenuto comportamenti pericolosi dei lavoratori.

La Sentenza n. 5357/2026 è un caso emblematico: un preposto è stato condannato per aver tollerato la rimozione delle protezioni di un macchinario, pratica adottata solo per accelerare la produzione. La Corte ha sottolineato che pressioni produttive o scadenze non giustificano mai rischi per i lavoratori.

Se comportamenti pericolosi diventano abituali in reparto o cantiere, il preposto risponde per omessa vigilanza correttiva. Il suo compito principale è far rispettare le procedure di sicurezza previste dal DVR, bilanciando produzione e tutela dei lavoratori. La sua responsabilità è quindi funzionale: risponde ogni volta che un rischio non segnalato o un comportamento scorretto da lui noto provoca un danno.

L’obbligo di segnalazione e il potere di “blocco” delle attività

L’Art. 19 del D.Lgs. 81/08 sancisce gli obblighi del preposto. Questa figura è investita del dovere giuridico e del relativo potere di sospendere l’attività lavorativa in caso di pericolo grave e immediato.

La Sentenza n. 14443/2025 stabilisce che il preposto ha l’obbligo inderogabile di attivare immediatamente la catena gerarchica qualora riscontri deficienze strutturali nei mezzi, nelle attrezzature o nei Dispositivi di Protezione Collettiva messi a disposizione dall’azienda. Il preposto deve quindi avere il pieno supporto della direzione aziendale per mettere in sicurezza l’area, fino a fermare le macchine o il cantiere stesso.

La mancata segnalazione scritta, formale e tempestiva al datore di lavoro o al dirigente trasforma immediatamente una carenza strutturale o tecnica dell’azienda in una colpa specifica e personale del preposto. Questo silenzio lo espone alla violazione degli obblighi di sicurezza, che possono sfociare nell’arresto fino a due mesi o in ammende pesantissime.

Aggiornamento biennale preposti: addio al regime quinquennale

Il lungo periodo di incertezza che ha generato confusione in molte segreterie organizzative e uffici HR negli ultimi mesi è stato finalmente superato: la formazione biennale preposti è oggi l’unico standard legale riconosciuto e valido per l’anno 2026. Con la piena attuazione del Nuovo Accordo Stato-Regioni (maggio 2025), la vecchia periodicità quinquennale, che prevedeva l’aggiornamento ogni 5 anni, è ufficialmente e definitivamente decaduta.

Questo cambio di passo non è un mero capriccio burocratico volto ad aumentare i costi formativi, ma risponde alla necessità oggettiva di mantenere costante e fresco il flusso di informazioni su scenari di rischio in rapidissima evoluzione. Pensiamo ai rischi legati all’introduzione di sistemi di intelligenza artificiale nei processi produttivi, alla gestione dei nuovi materiali o alle emergenti patologie professionali di natura psicosociale.

Passare all’aggiornamento biennale del preposto significa garantire che la sentinella della sicurezza sia sempre allineata alle ultime procedure operative e alle novità legislative. Un preposto che non rispetta questa nuova cadenza non è semplicemente un lavoratore indietro con i corsi, ma espone se stesso e l’azienda a responsabilità maggiori in caso di infortuni o controlli delle autorità competenti. In caso di ispezione degli organi di vigilanza o, peggio, di infortunio sul lavoro, la mancanza di un attestato aggiornato ogni 2 anni rende il datore di lavoro immediatamente sanzionabile per “culpa in vigilando” (mancata sorveglianza sulla formazione) e “culpa in eligendo” (scelta di un soggetto non idoneo al ruolo), annullando di fatto l’efficacia protettiva del Modello di Organizzazione e Gestione (MOG) aziendale e aprendo le porte a pesanti sanzioni amministrative ai sensi del D.Lgs. 231/01.

Scadenze e transizione: come calcolare il prossimo aggiornamento

Per le aziende che devono aggiornare la formazione dei preposti, la gestione del calendario formativo è diventata un’attività delicata che richiede attenzione. È fondamentale monitorare con precisione le scadenze degli attestati precedenti e distinguere con precisione chirurgica tra i diversi scenari temporali legati al rilascio degli attestati precedenti:

  • Formazione antecedente al 24 maggio 2023: Questo è il punto critico per la maggior parte delle imprese italiane. Tutti i preposti che hanno effettuato il corso base o l’ultimo aggiornamento prima di questa data devono completare obbligatoriamente il nuovo modulo di aggiornamento preposti biennale entro e non oltre il 24 maggio 2026. Non sono previste deroghe.
  • Formazione successiva al 24 maggio 2023: Per questi soggetti la nuova regola è già entrata pienamente a regime. L’aggiornamento obbligatorio di 6 ore va ripetuto ciclicamente ogni 24 mesi esatti dalla data riportata sull’ultimo attestato conseguito.
  • Mancato rispetto del termine e conseguenze: Superata la data di scadenza (sia essa quella biennale o quella del regime transitorio del 2026), il preposto perde il titolo abilitativo e non può più esercitare legalmente le proprie funzioni di vigilanza. Il Datore di Lavoro che consenta l’esercizio del ruolo a un preposto non aggiornato rischia l’arresto da 2 a 4 mesi o l’ammenda che, nel 2026, oscilla tra 1.474 e 6.388 euro per ogni singolo preposto non in regola.

Come tutelare l’azienda e il preposto: consigli per una gestione sicura

In un clima di così alta pressione giudiziaria e ispettiva, non è più sufficiente mandare il preposto al corso e archiviare l’attestato in un cassetto. L’azienda moderna deve costruire uno scudo documentale e procedurale che protegga sia il lavoratore investito di tale delicato ruolo, sia il vertice aziendale (Datore di Lavoro e Dirigenti). Per evitare che la naturale esposizione al rischio del preposto si trasformi in una condanna penale inevitabile, è fondamentale implementare alcune buone pratiche operative:

  1. Strumenti per la sicurezza: Le aziende possono adottare registri di sicurezza, check-list o strumenti simili per registrare in modo chiaro e datato le anomalie rilevate dal preposto. Questo consente di documentare in maniera puntuale l’adempimento del suo dovere di informazione e vigilanza, facilitando la dimostrazione della corretta gestione della sicurezza in caso di controlli o verifiche.
  2. Formalizzazione dell’autonomia e della nomina: Oltre alla formazione, ogni preposto deve ricevere una lettera di incarico chiara e dettagliata che specifichi il suo ambito di azione e, soprattutto, il suo potere di interruzione delle attività.
  3. Pianificazione strategica della formazione: Considerato l’enorme picco di richieste previsto per la scadenza del maggio 2026, attendere l’ultimo mese utile significa rischiare seriamente di non trovare posti disponibili o di dover ricorrere a enti formativi improvvisati e non qualificati. La formazione biennale preposti va pianificata come un investimento strategico sulla continuità operativa dell’azienda, non come un mero adempimento burocratico da risolvere all’ultimo minuto.