Per conformarsi alla normativa vigente, ogni imprenditore deve individuare il percorso formativo corretto partendo da una scelta strategica fondamentale: gestire il Servizio di Prevenzione internamente assumendo il ruolo di RSPP o demandarlo a professionisti terzi. In entrambi i casi, l’impianto normativo prevede oggi un percorso formativo obbligatorio e standardizzato per la figura del titolare.
Le modifiche introdotte dalla Legge 215/2021 al D.Lgs. 81/08, armonizzate e rese operative dal Nuovo Accordo Stato-Regioni (che entra pienamente in vigore il 24 maggio 2026 al termine del periodo transitorio), hanno sancito che la formazione sulla sicurezza è un obbligo soggettivo del Datore di Lavoro, indipendente dalla presenza di consulenti o figure delegate. In linea con l’Art. 2087 del Codice Civile, il titolare deve possedere competenze minime per esercitare il proprio dovere di alta vigilanza sul personale e sui rischi, regolarizzando la propria posizione entro la scadenza del regime transitorio fissata al 24 maggio 2027.
L’inadempienza comporta ripercussioni gravissime per il vertice aziendale, sia sul piano penale e patrimoniale, sia sulla gestione dei contratti di lavoro:
In base al principio del riconoscimento dei crediti (Allegato III del Nuovo Accordo), sono esonerati dal nuovo corso base i Datori di Lavoro che hanno già ricevuto una formazione tecnica o gestionale equivalente ai sensi della legislazione precedente (es. qualifiche come RSPP, ASPP, CSP/CSE o Dirigente). L’esonero è subordinato alla validità degli attestati pregressi. Chi non è mai stato formato dovrà svolgere il percorso integrale. È sempre obbligatorio l’aggiornamento periodico.
La vera rivoluzione della nuova normativa stabilisce che tutti i datori di lavoro, di qualsiasi settore merceologico e a prescindere dalla nomina di un RSPP esterno o interno, sono obbligatoriamente tenuti a frequentare un corso di formazione base per datori di lavoro della durata di 16 ore.
Qualora il datore di lavoro decida di affidare l’incarico di RSPP a un professionista esterno o a un dipendente qualificato, il titolare rimane comunque il massimo responsabile giuridico della sicurezza e deve assolvere questo specifico obbligo formativo.
La formazione del datore di lavoro deve essere considerata come una struttura dinamica, da integrare in base a specifiche complessità operative o da rinnovare nel tempo per preservarne la validità legale:
Per i datori di lavoro che operano, anche in regime di subappalto, nel settore dell’edilizia, dell’impiantistica o delle manutenzioni strutturali, la formazione base non è legalmente sufficiente. È obbligatorio integrare il percorso con un modulo specifico dedicato alle prescrizioni del Titolo IV del D.Lgs. 81/08 (cantieri temporanei o mobili). Questo modulo fornisce le competenze necessarie per gestire i rischi interferenziali, coordinare la presenza di più imprese sul medesimo sito, sovrintendere alla corretta applicazione del POS (Piano Operativo di Sicurezza) e rispondere ai requisiti formativi stringenti richiesti specificamente per le imprese affidatarie nei cantieri.
I titoli formativi acquisiti non hanno una validità illimitata. Al fine di mantenere attive le competenze macro-organizzative e garantire l’allineamento con l’evoluzione normativa e tecnologica, la norma prevede l’obbligo di frequentare un corso di aggiornamento periodico con cadenza quinquennale.
La durata e i contenuti di questo rinnovo periodico variano in base al ruolo operativo assunto dal datore di lavoro:
Per i datori di lavoro che operano in settori complessi o ad alto rischio (come l’edilizia, l’impiantistica o le manutenzioni), questo monte ore deve includere moduli specificamente verticali e focalizzati sui rischi del cantiere, sull’evoluzione delle tecnologie di sicurezza e sulla gestione dei subappalti.
Se l’azienda rientra nei precisi limiti dimensionali e settoriali stabiliti dall’Allegato II del D.Lgs. 81/08 (ad esempio, aziende artigiane o industriali fino a 30 addetti, commerciali o di servizi fino a 200 addetti), il titolare ha la facoltà di nominare se stesso come RSPP.
Con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni, è stata completamente eliminata la vecchia distinzione dei corsi basata esclusivamente sui tre livelli di rischio macro-settoriali (basso da 16 ore, medio da 32 ore, alto da 48 ore). L’iter iniziale è stato unificato e semplificato, ma prevede un sistema a moduli progressivi a seconda della complessità aziendale:
I contenuti didattici del modulo comune e dei relativi approfondimenti si concentrano sulla gestione operativa della prevenzione, l’organizzazione delle procedure di emergenza, l’ergonomia, la gestione dei rischi tecnici e la pianificazione delle misure di protezione aziendali.
In deroga alla regola generale che prevede la formazione dei lavoratori contestualmente o antecedentemente all’inizio della mansione, il quadro normativo ha introdotto un’importante semplificazione per agevolare il lavoro stagionale e flessibile. In base all’art. 1-bis del Decreto Legge n. 159 del 31 ottobre 2025 (vigente dal 31/12/2025), per:
considerato il basso livello di rischio strutturale, la formazione generale e l’eventuale addestramento specifico dei dipendenti (di cui all’art. 37 del D.Lgs. 81/08) possono concludersi entro 30 giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro o dall’inizio della somministrazione. Questa flessibilità permette di gestire tempestivamente i picchi di assunzione tipici del comparto turistico e dei pubblici esercizi, fermo restando l’obbligo di far sottoscrivere al lavoratore, all’atto dell’assunzione, l’informativa sugli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Considerare la formazione sulla sicurezza come un mero costo fisso o un obbligo burocratico da assolvere passivamente rappresenta un errore di governance. Un Datore di Lavoro adeguatamente formato acquisisce gli strumenti manageriali per trasformare la sicurezza in una leva di efficienza aziendale, potendo monitorare le performance della prevenzione attraverso KPI (Key Performance Indicators) oggettivi:
L’adozione di piattaforme di e-learning accreditate e qualificate, come Formazione Sicura Online, rappresenta la soluzione ideale per coniugare le complesse esigenze di tempo e di agenda tipiche di un imprenditore con il rigore scientifico, didattico e normativo richiesto dagli organi ispettivi (ASL, INL), garantendo il rilascio di certificazioni e attestati pienamente validi e conformi all’evoluzione legislativa.