Per conformarsi alla normativa vigente, ogni imprenditore deve individuare il percorso formativo corretto partendo da una scelta strategica fondamentale: gestire il Servizio di Prevenzione internamente assumendo il ruolo di RSPP o demandarlo a professionisti terzi. In entrambi i casi, l’impianto normativo prevede oggi un percorso formativo obbligatorio e standardizzato per la figura del titolare.

Il quadro normativo: cosa cambia e cosa si rischia

Le modifiche introdotte dalla Legge 215/2021 al D.Lgs. 81/08, armonizzate e rese operative dal Nuovo Accordo Stato-Regioni (che entra pienamente in vigore il 24 maggio 2026 al termine del periodo transitorio), hanno sancito che la formazione sulla sicurezza è un obbligo soggettivo del Datore di Lavoro, indipendente dalla presenza di consulenti o figure delegate. In linea con l’Art. 2087 del Codice Civile, il titolare deve possedere competenze minime per esercitare il proprio dovere di alta vigilanza sul personale e sui rischi, regolarizzando la propria posizione entro la scadenza del regime transitorio fissata al 24 maggio 2027.

L’inadempienza comporta ripercussioni gravissime per il vertice aziendale, sia sul piano penale e patrimoniale, sia sulla gestione dei contratti di lavoro:

  • Sospensione dell’attività(Art. 14 D.Lgs. 81/08): l’omissione degli obblighi di formazione e addestramento, in particolare per le mansioni esposte a rischi elevati, costituisce una grave violazione che può determinare la sospensione dell’attività da parte dell’organo ispettivo. Il provvedimento resta efficace fino al ripristino delle condizioni di regolarità previste dalla normativa vigente. 
  • Regresso INAIL: in caso di infortunio grave o mortale, l’istituto può rivalersi, previo accertamento della responsabilità penale, sul patrimonio personale del titolare per richiedere il rimborso integrale di tutte le spese mediche e degli indennizzi erogati.
  • Stretta sui contratti (Sanzione INL): in sede di ispezione da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, la mancata conformità agli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza può comportare il disconoscimento dei contratti a tempo determinato e la conseguente trasformazione d’ufficio del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Esoneri dal nuovo corso base per Datori di Lavoro

In base al principio del riconoscimento dei crediti (Allegato III del Nuovo Accordo), sono esonerati dal nuovo corso base i Datori di Lavoro che hanno già ricevuto una formazione tecnica o gestionale equivalente ai sensi della legislazione precedente (es. qualifiche come RSPP, ASPP, CSP/CSE o Dirigente). L’esonero è subordinato alla validità degli attestati pregressi. Chi non è mai stato formato dovrà svolgere il percorso integrale. È sempre obbligatorio l’aggiornamento periodico.

Il corso di formazione base per tutti i Datori di Lavoro (16 Ore) 

La vera rivoluzione della nuova normativa stabilisce che tutti i datori di lavoro, di qualsiasi settore merceologico e a prescindere dalla nomina di un RSPP esterno o interno, sono obbligatoriamente tenuti a frequentare un corso di formazione base per datori di lavoro  della durata di 16 ore.

Qualora il datore di lavoro decida di affidare l’incarico di RSPP a un professionista esterno o a un dipendente qualificato, il titolare rimane comunque il massimo responsabile giuridico della sicurezza e deve assolvere questo specifico obbligo formativo.

  • A chi è rivolto: a tutti i titolari d’azienda, amministratori delegati e datori di lavoro.
  • Focus didattico e contenuti principali: il programma è incentrato sulle responsabilità civili e penali del Datore di Lavoro. Analizza i requisiti di validità e i limiti della Delega di Funzioni (ai sensi dell’Articolo 16 del D.Lgs. 81/08), i criteri per l’elaborazione, la validazione e la firma consapevole del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi), e le modalità di interazione e vigilanza nei confronti delle altre figure del sistema di prevenzione (RSPP nominato, Medico Competente e RLS).
  • Tempistiche e scadenze: La disciplina transitoria fissa la scadenza ultima perentoria al 24 maggio 2027. Entro questa data, tutti i datori di lavoro devono obbligatoriamente regolarizzare la propria posizione formativa frequentando il percorso da 16 ore.

Moduli integrativi e aggiornamenti periodici

La formazione del datore di lavoro deve essere considerata come una struttura dinamica, da integrare in base a specifiche complessità operative o da rinnovare nel tempo per preservarne la validità legale:

Focus cantieri: il modulo per il Titolo IV e le imprese affidatarie 

Per i datori di lavoro che operano, anche in regime di subappalto, nel settore dell’edilizia, dell’impiantistica o delle manutenzioni strutturali, la formazione base non è legalmente sufficiente. È obbligatorio integrare il percorso con un modulo specifico dedicato alle prescrizioni del Titolo IV del D.Lgs. 81/08 (cantieri temporanei o mobili). Questo modulo fornisce le competenze necessarie per gestire i rischi interferenziali, coordinare la presenza di più imprese sul medesimo sito, sovrintendere alla corretta applicazione del POS (Piano Operativo di Sicurezza) e rispondere ai requisiti formativi stringenti richiesti specificamente per le imprese affidatarie nei cantieri.

Aggiornamento quinquennale obbligatorio

I titoli formativi acquisiti non hanno una validità illimitata. Al fine di mantenere attive le competenze macro-organizzative e garantire l’allineamento con l’evoluzione normativa e tecnologica, la norma prevede l’obbligo di frequentare un corso di aggiornamento periodico con cadenza quinquennale.

La durata e i contenuti di questo rinnovo periodico variano in base al ruolo operativo assunto dal datore di lavoro:

  • Datore di lavoro senza ruolo di RSPP: per chi decide di affidare il Servizio di Prevenzione e Protezione a un professionista esterno o a un dipendente interno, l’obbligo di aggiornamento prevede una durata minima di 6 ore. Il percorso è focalizzato sulla vigilanza, sulle responsabilità gestionali macro-organizzative e sulle evoluzioni del quadro normativo.
  • Datore di lavoro con ruolo di RSPP: per chi sceglie di svolgere direttamente in prima persona i compiti di RSPP (nei limiti dimensionali aziendali consentiti dalla legge), la durata dell’aggiornamento sale a 8 ore. Questo percorso affianca alla componente manageriale anche approfondimenti di carattere tecnico-operativo legati alla valutazione dei rischi e alle misure di protezione.

Per i datori di lavoro che operano in settori complessi o ad alto rischio (come l’edilizia, l’impiantistica o le manutenzioni), questo monte ore deve includere moduli specificamente verticali e focalizzati sui rischi del cantiere, sull’evoluzione delle tecnologie di sicurezza e sulla gestione dei subappalti.

Il percorso per il Datore di Lavoro che assume il ruolo di RSPP 

Se l’azienda rientra nei precisi limiti dimensionali e settoriali stabiliti dall’Allegato II del D.Lgs. 81/08 (ad esempio, aziende artigiane o industriali fino a 30 addetti, commerciali o di servizi fino a 200 addetti), il titolare ha la facoltà di nominare se stesso come RSPP.

Con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni, è stata completamente eliminata la vecchia distinzione dei corsi basata esclusivamente sui tre livelli di rischio macro-settoriali (basso da 16 ore, medio da 32 ore, alto da 48 ore). L’iter iniziale è stato unificato e semplificato, ma prevede un sistema a moduli progressivi a seconda della complessità aziendale:

  1. Modulo Base (16 ore): obbligatorio per tutti i datori di lavoro.
  2. Modulo Specialistico RSPP (8 ore): un modulo comune a tutte le attività, che permette di acquisire le competenze operative per svolgere il ruolo di RSPP. Per le aziende a rischio standard, il percorso complessivo si stabilizza quindi a 24 ore totali.
  3. Moduli Specialistici aggiuntivi per settori ad Alto Rischio: Il superamento della vecchia distinzione non azzera le tutele per i comparti complessi. Se l’azienda opera in settori strategici o ad alto rischio, il Datore di Lavoro-RSPP deve obbligatoriamente integrare la propria formazione con moduli specialistici verticali dedicati a:
    • Edilizia e genio civile;
    • Agricoltura, Silvicoltura, Zootecnia e Pesca;
    • Industria chimica e petrolifera;
    • Imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili.

I contenuti didattici del modulo comune e dei relativi approfondimenti si concentrano sulla gestione operativa della prevenzione, l’organizzazione delle procedure di emergenza, l’ergonomia, la gestione dei rischi tecnici e la pianificazione delle misure di protezione aziendali.

Focus speciale: pubblici esercizi e imprese turistico-ricettive

In deroga alla regola generale che prevede la formazione dei lavoratori contestualmente o antecedentemente all’inizio della mansione, il quadro normativo ha introdotto un’importante semplificazione per agevolare il lavoro stagionale e flessibile. In base all’art. 1-bis del Decreto Legge n. 159 del 31 ottobre 2025 (vigente dal 31/12/2025), per:

  • Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, pub);
  • Imprese turistico-ricettive (hotel, villaggi, strutture ricettive);

considerato il basso livello di rischio strutturale, la formazione generale e l’eventuale addestramento specifico dei dipendenti (di cui all’art. 37 del D.Lgs. 81/08) possono concludersi entro 30 giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro o dall’inizio della somministrazione. Questa flessibilità permette di gestire tempestivamente i picchi di assunzione tipici del comparto turistico e dei pubblici esercizi, fermo restando l’obbligo di far sottoscrivere al lavoratore, all’atto dell’assunzione, l’informativa sugli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Ottimizzare la formazione: il valore strategico della conformità

Considerare la formazione sulla sicurezza come un mero costo fisso o un obbligo burocratico da assolvere passivamente rappresenta un errore di governance. Un Datore di Lavoro adeguatamente formato acquisisce gli strumenti manageriali per trasformare la sicurezza in una leva di efficienza aziendale, potendo monitorare le performance della prevenzione attraverso KPI (Key Performance Indicators) oggettivi:

  • Analisi e riduzione dei Near Miss: la capacità di implementare un sistema interno di segnalazione dei pericoli scampati permette di intervenire prima che il danno si verifichi.
  • Contenimento del tasso di assenteismo: ambienti di lavoro sicuri, ergonomici e monitorati riducono l’incidenza delle malattie professionali e degli infortuni, ottimizzando la produttività della forza lavoro.
  • Ritorno economico diretto tramite il Modello OT23: l’adozione di standard formativi di eccellenza e l’implementazione di sistemi di gestione certificati (come la norma ISO 45001) consentono all’azienda di presentare annualmente all’INAIL la domanda per lo Sconto per la prevenzione, riducendo in modo strutturale e tangibile il premio assicurativo oscillante dovuto dall’impresa.

L’adozione di piattaforme di e-learning accreditate e qualificate, come Formazione Sicura Online, rappresenta la soluzione ideale per coniugare le complesse esigenze di tempo e di agenda tipiche di un imprenditore con il rigore scientifico, didattico e normativo richiesto dagli organi ispettivi (ASL, INL), garantendo il rilascio di certificazioni e attestati pienamente validi e conformi all’evoluzione legislativa.