Il PCTO (l’acronimo di Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento) è la nuova denominazione della vecchia alternanza scuola-lavoro. Si tratta di un’attività formativa obbligatoria per gli studenti delle scuole superiori italiane (con un monte ore minimo di 90 ore nei licei, 150 negli istituti tecnici e 210 nei professionali), con la quale trasferire agli alunni conoscenze, abilità curriculari e soft skills grazie anche all’esperienza lavorativa all’interno di un’azienda.
Da qui una domanda fondamentale per un’azienda che accoglie uno studente PCTO: di chi è la responsabilità per la formazione sulla sicurezza dello studente? Della scuola o dell’azienda? La risposta più giusta in questo caso è: di entrambe, ma su capitoli diversi.
In questo articolo vediamo come si dividono esattamente i compiti, cosa cambia con il nuovo Accordo Stato-Regioni del 2025, le domande più frequenti sull’argomento e una checklist per non lasciare buchi nella procedura.
Prima di addentrarci tra procedure e responsabilità, occorre puntualizzare l’aspetto più importante che trova fondamento nell’articolo 2 del D.Lgs. 81/08: durante il percorso, lo studente viene equiparato a un lavoratore.
Ciò significa che l’azienda ospitante assume nei suoi confronti una vera posizione di garanzia, con gli stessi doveri che avrebbe verso un dipendente. Da qui nasce la divisione dei compiti che vediamo di seguito.
Prima di inviare uno studente in azienda, l’istituto scolastico deve offrire allo studente la formazione generale: quattro ore, anche in modalità e-learning, sui concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione, sull’organizzazione della prevenzione in azienda e sui diritti e doveri delle diverse figure coinvolte.
Si tratta di un credito formativo permanente: una volta completata la formazione, lo studente la porta con sé per tutti i percorsi successivi, senza doverla ripetere.
Una volta che lo studente entra all’interno dell’azienda, la faccenda si fa più articolata. La formazione specifica spetta in generale all’azienda ospitante e riguarda i rischi effettivi del reparto o della mansione a cui lo studente sarà assegnato, e la sua durata dipende dal codice ATECO dell’azienda ospitante: quattro ore per il rischio basso, otto per il medio, dodici per l’alto. Per il rischio basso può ancora occuparsene la scuola, anche online. Per il rischio medio e alto serve invece la collaborazione diretta dell’azienda o di un ente accreditato.
Anche quando lo studente arrives con tutti gli attestati in regola, il datore di lavoro non è esonerato da nulla. Resta a suo carico l’addestramento pratico, cioè insegnare l’uso reale di un macchinario, di un’attrezzatura o di un DPI di terza categoria, oltre a informare lo studente sui rischi specifici di quella sede: piano di emergenza, vie di fuga, eventuali rischi interferenziali con altre lavorazioni in corso. Va inoltre aggiornata la valutazione dei rischi con una scheda integrativa dedicata alle mansioni assegnate allo studente, e individuato un tutor aziendale che, idealmente, abbia già competenze in materia di sicurezza.
Dal 17 aprile 2025 un nuovo Accordo Stato-Regioni ha riscritto le regole, chiarendo la ripartizione che fino a quel momento restava spesso affidata al buon senso delle convenzioni. Da settembre 2025, con il decreto legge che rinomina i percorsi, il PCTO diventa formalmente FSL, Formazione Scuola Lavoro: cambia il nome, l’impianto dei doveri resta quello appena descritto.
Per chi gestisce convenzioni già avviate, la cosa più utile da fare è verificare che la ripartizione oraria e le modalità, e-learning o presenza, rispecchino i nuovi standard prima di dare il via libera all’inserimento dello studente.
“Se lo studente ha già fatto la formazione generale in un’altra scuola o in un precedente stage, va rifatta?”
No. La formazione generale è un credito permanente, valido per tutta la carriera scolastica dello studente, indipendentemente da dove è stata svolta.
“Chi paga l’eventuale sorveglianza sanitaria dello studente?”
Se prevista dal DVR dell’azienda in base ai rischi specifici, la visita medica viene effettuata di norma dal Medico Competente dell’azienda ospitante o tramite apposita convenzione con l’ASL. La convenzione tra scuola e azienda può stabilire diversamente, indicando chi si fa carico degli oneri.
“Basta l’attestato di formazione generale per far lavorare lo studente su un macchinario?”
No, ed è questo l’equivoco più comune. Serve comunque l’addestramento pratico da parte dell’azienda, specifico per quel macchinario o quel DPI.
Formazione Sicura Online mette a disposizione i corsi di formazione generale e specifica per lavoratori, utili anche per completare gli obblighi legati ai percorsi PCTO/FSL, come il Corso di Formazione Generale per Lavoratori e il Corso di Formazione Generale e Specifica per Rischio Medio, entrambi erogati interamente online e validi su tutto il territorio nazionale.