Cosa si rischia se un lavoratore non ha la formazione sulla sicurezza? Chi sta leggendo questo articolo con un’ispezione alle porte o un neoassunto già in reparto ha senza dubbio bisogno di risposte precise, immediate e che vadano dritte al punto. Molto semplicemente, un lavoratore privo della formazione obbligatoria non può essere adibito alla mansione.
Non si tratta di una formalità da sanare “appena c’è tempo”, quindi è necessario che un datore di lavoro abbia tutte le informazioni utili per evitare sanzioni e salvaguardare la sicurezza dei suoi dipendenti. In questo articolo vediamo:
Gli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81/08 impongono al datore di lavoro di informare, formare e addestrare ogni lavoratore prima che questo inizi a operare, mentre l’articolo 18 gli vieta di assegnare compiti che eccedano le capacità e la preparazione della persona. Non vi sono dubbi sul momento in cui la formazione va erogata: all’assunzione, al cambio di mansione, all’introduzione di nuove attrezzature o di nuovi rischi.
Da qui discende un punto che genera molti equivoci: il lavoratore può materialmente entrare inazienda, ma non può essere messo in produzione su una mansione per la quale non è stato formato. La classica frase “lo formiamo la settimana prossima, intanto guarda un collega” è esattamente la condotta che l’organo di vigilanza contesta.
L’omessa formazione è una contravvenzione penale, non un illecito amministrativo. Significa che il verbale finisce in Procura e che il destinatario è una persona fisica: il datore di lavoro, o il dirigente che aveva la delega.
L’articolo 55, comma 5, lettera c) prevede l’arresto da due a quattro mesi oppure l’ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro. La sanzione non scatta “se succede qualcosa”: scatta per il solo fatto che la formazione manchi. E cresce con il numero di persone coinvolte: raddoppia se la violazione riguarda più di cinque lavoratori e triplica se ne riguarda più di dieci.
A questo si aggiunge il meccanismo della prescrizione ex D.Lgs. 758/94: l’ispettore impone un termine per regolarizzare la situazione e, se l’azienda si adegua e paga un quarto del massimo dell’ammenda, il reato si estingue. È una via d’uscita, ma comporta comunque esborso, tempi stretti e una segnalazione che resta agli atti.
Qui sta il vero cambio di scenario degli ultimi anni. L’articolo 14 del D.Lgs. 81/08, riscritto dal D.L. 146/2021 (Legge 215/2021) ed entrato a regime nel corso del 2022, ha tolto all’organo ispettivo ogni margine di discrezionalità: davanti a una delle violazioni gravi elencate nell’Allegato I, l’ispettore deve sospendere l’attività. E tra le violazioni dell’Allegato I compare proprio la mancata formazione e addestramento. Va segnalato che, quando questa è l’unica irregolarità riscontrata, la sospensione può limitarsi ai soli lavoratori non formati, senza fermare l’intera attività. È quando la mancata formazione si accompagna ad altre violazioni gravi, o coinvolge l’attività nel suo complesso, che l’ispettore adotta un unico provvedimento più ampio.
La sospensione scatta anche quando in azienda si trovano lavoratori in nero in misura pari o superiore al 10% dei presenti. Non ha una durata prestabilita: dura finché l’irregolarità non viene sanata. Per ottenere la revoca occorre regolarizzare le posizioni, rimuovere le violazioni e versare una somma aggiuntiva, che raddoppia in caso di recidiva nei cinque anni precedenti. Nei casi più ampi, nel frattempo il cantiere è fermo, le consegne saltano e scatta l’interdizione a contrattare con la pubblica amministrazione per tutta la durata del provvedimento. . Chi riprende a lavorare ignorando la sospensione commette un ulteriore reato, punito con l’arresto.
Con la piena operatività della Patente a Crediti (Art. 27 D.Lgs. 81/08, introdotta dal D.L. 19/2024 e D.M. 132/2024), l’impiego di lavoratori in nero e l’omessa formazione incidono direttamente sul punteggio aziendale. Dal 1° gennaio 2026, in seguito al D.L. 159/2025 (conv. L. 198/2025) e alla Nota INL n. 609/2026, la contestazione per lavoro nero comporta la decurtazione immediata di 5 crediti per ciascun lavoratore, senza più il tetto massimo previsto in precedenza.
L’obbligo di tracciare l’addestramento pratico in un registro (anche informatico) è stabilito dall’Art. 37, comma 5 del D.Lgs. 81/08 (introdotto dal D.L. 146/2021). In sede ispettiva non basta dichiarare che il neoassunto è stato affiancato: occorre esibire un documento firmato da lavoratore e tutor con date, durata e dettagli delle prove svolte. In assenza di questa tracciabilità, l’addestramento si considera legalmente mai eseguito.
Questo è lo scenario in cui la formazione mancante smette di essere un problema amministrativo. In sede penale, l’assenza di formazione viene letta come nesso causale tra la condotta del datore di lavoro e l’evento e trasforma una contravvenzione in un’imputazione per lesioni colpose o omicidio colposo aggravati dalla violazione delle norme antinfortunistiche.
Sul piano economico, l’INAIL indennizza comunque il lavoratore ma esercita poi azione di regresso verso l’azienda, recuperando l’intero costo della prestazione. Molte polizze infortuni e RCO, inoltre, contengono clausole che escludono o riducono la copertura in caso di violazione accertata degli obblighi di legge. La conseguenza è che l’azienda paga due volte: la sanzione e il danno.
“Il lavoratore ha già fatto il corso in un’altra azienda: vale ancora?”
La formazione generale (4 ore) è un credito permanente e non va ripetuta. La formazione specifica segue invece il rischio della mansione e del settore: se l’azienda di destinazione ha un livello di rischio superiore o rischi diversi, va integrata.
“Se il lavoratore si rifiuta di fare il corso, il datore di lavoro è manlevato dai rischi connessi?”
No. L’articolo 20 obbliga il lavoratore a partecipare, e il rifiuto è sanzionabile in capo a lui, ma non libera il datore di lavoro dall’obbligo di non adibirlo alla mansione.
“Un contratto di pochi giorni o uno stagionale cambia qualcosa?”
No, non cambia nulla. L’obbligo formativo non è proporionale alla durata del rapporto: vale dal primo giorno, anche per una somministrazione di una settimana.
Il datore di lavoro che si accorge di avere delle mancanze sulla sicurezza in azienda, e quindi non essere in regola, ha sostanzialmente una finestra di tempo prima del prossimo controllo. E conviene seguire un ordine preciso.
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