La sicurezza nei cantieri edili è un argomento centrale oggi, soprattutto alla luce dell’aumento degli incidenti sul lavoro proprio in questo ambito. Ecco perché la sicurezza nell’edilizia ha richiesto negli anni una regolamentazione sempre più rigorosa per ridurre gli infortuni. Ed è proprio per rispondere a questa esigenza che il nuovo articolo 27 del Testo Unico sulla Sicurezza, riscritto integralmente dal D.L. 19/2024, ha introdotto la Patente a Punti per la sicurezza nei cantieri, una nuova misura che mira a responsabilizzare le imprese edili e i lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro.
Una vera e propria svolta per il settore, che introduce un sistema premiante a vantaggio delle imprese che rispettano le normative, penalizzando di conseguenza quelle che non adottano le misure di sicurezza adeguate.
Sappiamo che le domande in merito a questa novità sono molte. In questa guida vi spiegheremo cos’è la patente a punti, come funziona, quando è entrata in vigore, capiremo come richiederla e come le aziende possono adeguarsi a questo cambiamento.
Cos’è la patente a punti per la sicurezza nei cantieri e quando è entrata in vigore
Possiamo dire che il meccanismo della patente a punti per la sicurezza nei cantieri si ispira molto a quello utilizzato nel settore della circolazione stradale. Ogni impresa che opera in un cantiere dovrà dotarsi di una patente con un punteggio iniziale. I punti assegnati potranno variare in base alla dimensione e alla tipologia dell’azienda. Tuttavia l’aspetto chiave è che, per ogni infrazione delle norme di sicurezza rilevata dalle autorità competenti, verranno sottratti dei punti.
Le infrazioni possono riguardare vari aspetti della sicurezza sul lavoro, come l’assenza di dispositivi di protezione individuale (DPI), la mancanza di formazione adeguata del personale o la non conformità degli impianti e delle attrezzature. Quando un’impresa esaurisce tutti i punti a disposizione, non sarà più autorizzata a operare nei cantieri fino a quando non avrà ripristinato il punteggio attraverso corsi di formazione specifici e l’adozione di misure correttive.
Il portale per effettuare la richiesta di rilascio della patente a crediti è attivo dal 1° ottobre 2024. Va specificato che in fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente e sin dal momento della pubblicazione della circolare esplicativa n. 4 del 23 settembre 2024 è comunque possibile presentare un’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81. L’invio dell’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it. La trasmissione dell’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva ha efficacia fino al 31 ottobre 2024.
A partire dal 1° novembre 2024 però non sarà possibile operare in cantiere con la sola autocertificazione/dichiarazione sostitutiva e sarà indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.
La patente è revocata nei casi in cui è accertata in via definitiva, in sede di controllo successivo al rilascio, la non veridicità di una o più dichiarazioni rese sulla presenza dei requisiti. Decorsi dodici mesi dalla revoca, si può richiedere il rilascio di una nuova patente. Sono esentati dall’obbligo patente a punti coloro che effettuano forniture o prestazioni di natura intellettuale e le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.
Come funziona la patente a punti per la sicurezza nei cantieri
La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti e consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione pari o superiore a 15 crediti. Inoltre la patente ha un punteggio massimo di 100 crediti, assegnati in questo modo:
- Crediti base: 30 crediti attribuiti al momento di rilascio della patente;
- Crediti per storicità dell’azienda. Fino a 30 crediti complessivi, di cui: fino a 10 crediti attribuiti al momento del rilascio della patente in base alla data di iscrizione del soggetto richiedente alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo la tabella “Assegnazione dei crediti aggiuntivi” allegata al Decreto; fino a 20 crediti attribuibili ai sensi dell’articolo 6, comma 1;
- Crediti ulteriori:
fino a 40 crediti per attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro”.
In merito a questo ultimo punto, vediamo di seguito i criteri di assegnazione.
Fino a 10 punti per attività, investimenti, formazione aggiuntive in materia di salute e sicurezza sul lavoro:
- Dimensione dell’organico aziendale;
- Possesso della qualifica Mastro Formatore Artigiano;
- Possesso di certificazione SOA di I e II classifica
- Applicazione di standard contrattuali e organizzativi certificati nell’impiego della manodopera;
- Formazione sulla lingua per lavoratori stranieri;
- Riconoscimento dell’incentivo dalla Cassa Edile per gli operai inquadrati al primo livello (e altre condizioni necessarie);
- Possesso di requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi nonchè su accertamenti definitivi che esprimono l’affidabilità dell’impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale;
- Certificazione del regolamento interno delle società cooperative.
Fino a 30 punti:
- Dimensione dell’organico aziendale;
- Possesso della qualifica Mastro Formatore Artigiano;
- Possesso di certificazione SOA di I e II classifica;
- Applicazione di standard contrattuali e organizzativi certificati nell’impiego della manodopera;
- Formazione sulla lingua per lavoratori stranieri;
- Riconoscimento dell’incentivo dalla Cassa Edile per gli operai inquadrati al primo livello (e altre condizioni necessarie);
- Possesso di requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi nonchè su accertamenti definitivi che esprimono l’affidabilità dell’impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale;
- Certificazione del regolamento interno delle società cooperative.
E per quanto riguarda la decurtazione dei punti sulla patente? Ecco le violazioni che comportano la perdita di punti:
- Omessa elaborazione del DVR: 5 punti decurtati;
- Omessa elaborazione del piano di emergenza ed evacuazione: 3 punti decurtati;
- Omessi formazione e addestramento: 2 punti decurtati;
- Omessa costituzione del SSP o nomina del RSPP: 3 punti decurtati;
- Omessa elaborazione del POS: 3 punti decurtati;
- Omessa fornitura del DPI contro le cadute dall’alto: 2 punti decurtati;
- Mancanza di protezioni verso il vuoto: 3 punti decurtati;
- Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno: 2 punti decurtati;
- Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi: 2 punti decurtati;
- Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi: 2 punti decurtati;
- Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti: 2 punti decurtati;
- Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo: 2 punti decurtati;
- Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo: 2 punti decurtati;
- Omessa notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio di lavori che possono comportare il rischio per esposizione all’amianto: 1 punto decurtato;
- Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell’articolo 28: 3 punti decurtati;
- Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche: 3 punti decurtati;
- Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101: 3 punti decurtati;
- Omessa valutazione del rischio di annegamento: 2 punti decurtati;
- Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie: 2 punti decurtati;
- Omessa valutazione dei rischi collegati all’impiego di esplosivi: 3 punti decurtati;
- Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177: 1 punto decurtato;
- Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011 n. 177: 1 punto decurtato;
- Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: 1 punto decurtato;
- Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: 2 punti decurtati;
- Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: 3 punti decurtati;
- Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3 -quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23: 1 punto decurtato;
- Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di 60 giorni: 5 punti decurtati;
- Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro: 8 punti decurtati;
- Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti un’assoluta inabilità permanente al lavoro: 15 punti decurtati;
- Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto: 20 punti decurtati;
- Malattia professionale di lavoratore dipendente dell’impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto: 10 punti decurtati.
In caso di ingresso in cantiere senza la patente o con meno di 15 crediti, verrà applicata una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori, comunque non inferiore a 6mila euro, nonchè l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di 6 mesi.
Come richiedere la patente a punti per la sicurezza nei cantieri?
La patente è rilasciata in formato digitale accedendo al portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro attraverso SPID o CIE. Al portale si accede dal “Portale dei Servizi” disponibile nel sito dell’Ispettorato del Lavoro. La procedura si svolge interamente online, compilando e/o selezionando i requisiti per il rilascio della patente a crediti e autodichiarandone la veridicità. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
- Iscrizione alla Camera di Commercio;
- Attestazione di avvenuta formazione per datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori;
- DURC in corso di validità;
- Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF);
- Designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
All’esito della richiesta il portale permette di scaricare una ricevuta in formato pdf contenente il codice alfanumerico e univoco associato alla patente che sarà rilasciata in formato digitale. I soggetti che hanno presentato domanda ne danno informativa, entro 5 giorni dal deposito, al RLS e al RLST.
L’importanza della formazione per non perdere punti
La patente a punti per la sicurezza nei cantieri rappresenta un’importante innovazione nel settore edile. Le imprese sono chiamate fin da subito a prepararsi per tempo, attraverso la formazione e l’implementazione di sistemi di gestione della sicurezza. Senza dimenticare che questo nuovo modello di responsabilizzazione offre un’importante opportunità: chi saprà adeguarsi tempestivamente potrà distinguersi nel mercato come azienda virtuosa e sicura.
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